Chi è nato prima del 30.03.2001 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento di stato civile, il D.P.R. 396/2000) e ha avuto attribuito un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Giovanni Francesco Battista) , potrebbe incontrare prima o poi qualche difficoltà nel caso di controlli incrociati fra dati anagrafici e codice fiscale o al momento del rilascio della carta d’identità in un nuovo Comune di residenza o per la presentazione di documenti ai fini pensionistici, in caso di eredità ed in molte altre situazioni.
Ad esempio, se ad una persona alla nascita è stato assegnato il nome Anna Maria, o Anna-Maria o Anna, Maria e nel corso della sua vita è stata sempre identificata come Anna, potrebbe vedersi rilasciare la carta d’identità con il nome Anna Maria in un Comune di nuova residenza.

Per sanare la discrepanza fra le differenti indicazioni del nome nei vari documenti, il cittadino può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, vuole definitivamente usare gli elementi del nome nei propri documenti di stato civile e d’anagrafe e in quelli che ne derivano ( carta d’identità, passaporto, codice fiscale, documenti sanitari, scolastici, ecc.).

Vi sono alcune limitazioni all’applicazione della normativa: non è possibile, ad esempio, invertire l’ordine dei nomi ( Angela Francesca non può diventare Francesca Angela); gli elementi del nome non possono essere più di tre; non è possibile aggiungere al nome un elemento non presente nell’atto di nascita; ed altro ancora.

In pratica, il cittadino presenta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita una semplice richiesta, corredata da un documento d’identità ed eventualmente dalla fotocopia di altri documenti che comprovano l’uso fatto nel corso del tempo del nome che si vuole definitivamente utilizzare.
La domanda può essere anche inviata per via telematica o a mezzo posta o via fax. Si consiglia comunque di contattare, prima dell’invio della domanda, l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita, che fornirà il modulo, dettagliate informazioni relative al caso specifico ed eventuali limitazioni alla modifica del nome.

Una volta accolta la richiesta del cittadino, l’Ufficiale dello Stato Civile effettua tutti gli adempimenti di propria competenza (aggiornamento dell’atto di nascita del richiedente, comunicazioni all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza , al Casellario giudiziario, aggiornamento sugli atti di stato civile relativi ad eventuali matrimonio, coniuge e figli). Tali adempimenti non prevedono alcun carico di spesa per il richiedente.

Le ulteriori variazioni sono invece a carico del cittadino: rifacimento e /o aggiornamento di carta d’identità, patente di guida, passaporto, codice fiscale, tessera sanitaria, documenti scolastici, bancari, assicurativi, previdenziali, ecc.

Modulo di domanda