|
Chi
è nato prima del 30.03.2001 (data di entrata in vigore
del nuovo regolamento di stato civile, il D.P.R.
396/2000) e ha avuto attribuito un nome composto da più
elementi, anche se separati tra loro (es. Giovanni
Francesco Battista) , potrebbe incontrare prima o poi
qualche difficoltà nel caso di controlli incrociati fra
dati anagrafici e codice fiscale o al momento del
rilascio della carta d’identità in un nuovo Comune di
residenza o per la presentazione di documenti ai fini
pensionistici, in caso di eredità ed in molte altre
situazioni.
Ad esempio, se ad una persona alla nascita è stato
assegnato il nome Anna Maria, o Anna-Maria o Anna, Maria
e nel corso della sua vita è stata sempre identificata
come Anna, potrebbe vedersi rilasciare la carta
d’identità con il nome Anna Maria in un Comune di nuova
residenza.
Per sanare la discrepanza fra le differenti indicazioni
del nome nei vari documenti, il cittadino può dichiarare
per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità
alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, vuole
definitivamente usare gli elementi del nome nei propri
documenti di stato civile e d’anagrafe e in quelli che
ne derivano ( carta d’identità, passaporto, codice
fiscale, documenti sanitari, scolastici, ecc.).
Vi sono alcune limitazioni all’applicazione della
normativa: non è possibile, ad esempio, invertire
l’ordine dei nomi ( Angela Francesca non può diventare
Francesca Angela); gli elementi del nome non possono
essere più di tre; non è possibile aggiungere al nome un
elemento non presente nell’atto di nascita; ed altro
ancora.
In pratica, il cittadino presenta all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di nascita una semplice
richiesta, corredata da un documento d’identità ed
eventualmente dalla fotocopia di altri documenti che
comprovano l’uso fatto nel corso del tempo del nome che
si vuole definitivamente utilizzare.
La domanda può essere anche inviata per via
telematica o a mezzo posta o via fax. Si consiglia
comunque di contattare, prima dell’invio della domanda,
l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita, che
fornirà il modulo, dettagliate informazioni relative al
caso specifico ed eventuali limitazioni alla modifica
del nome.
Una volta accolta la richiesta del cittadino,
l’Ufficiale dello Stato Civile effettua tutti gli
adempimenti di propria competenza (aggiornamento
dell’atto di nascita del richiedente, comunicazioni
all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza , al
Casellario giudiziario, aggiornamento sugli atti di
stato civile relativi ad eventuali matrimonio, coniuge e
figli). Tali adempimenti non prevedono alcun carico di
spesa per il richiedente.
Le ulteriori variazioni sono invece a carico del
cittadino: rifacimento e /o aggiornamento di carta
d’identità, patente di guida, passaporto, codice
fiscale, tessera sanitaria, documenti scolastici,
bancari, assicurativi, previdenziali, ecc.
Modulo di domanda

|