Circolare Agenzia del territorio 7/12/2005 n. 13/T
1. Premessa
Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 agosto 2005
(pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana, serie generale, n.195 del
23.08.2005) - emanata in attuazione dell'art. 1, comma 340, della legge 30
dicembre 2004, n.311 (legge Finanziaria 2005), sentita la Conferenza Stato-Città
- sono state disciplinate le modalità d'interscambio, incrocio e allineamento
dei dati relativi alla superficie, all'ubicazione, all'identificativo catastale,
all'indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna unità
immobiliare urbana (u.i.u.).
La citata Determinazione, in particolare:
a) stabilisce i formati e le specifiche tecniche con cui vengono messi a
disposizione dei Comuni i documenti informatici contenenti i dati di ciascuna
u.i.u.;
b) prevede la segnalazione al Comune delle u.i.u. prive di
planimetria, di quelle la cui planimetria esistente in Ufficio non consente il
calcolo della superficie, ovvero di quelle con il calcolo della superficie in
corso di definizione, causa il completamento della acquisizione informatizzata
delle planimetrie medesime e la lavorazione in corso da parte degli Uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio;
c) prevede, previa richiesta
iniziale da parte del Comune della planimetria mancante, l'acquisizione di dette
planimetrie e la trattazione dei casi in cui il soggetto
intestatario/proprietario segnali che la planimetria è già stata presentata agli
Uffici catastali;
d) prevede la cooperazione tra Comuni ed Agenzia del
Territorio, secondo modalità da definirsi anche a livello locale, per
l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali con quelle
presenti negli archivi comunali;
e) stabilisce le specifiche tecniche con
cui i Comuni trasmettono gli esiti delle proprie elaborazioni e le proposte di
aggiornamento, relative ai dati della toponomastica e alla titolarità dei
diritti reali, qualora richiesti dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del
Territorio (Uffici);
f) prevede, infine, che l'Agenzia del Territorio
collabori con i Comuni, su richiesta di questi ultimi, all'esame delle istanze
presentate dai contribuenti, volte a segnalare eventuali errori, presenti
anzitutto nel calcolo delle superfici.
L'obiettivo dei provvedimenti citati è ravvisabile - oltre che nella
fornitura ai Comuni dei dati e degli elementi necessari a consentire il calcolo
della superficie catastale ai fini dell'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché nel recupero delle planimetrie
catastali mancanti - anche nella volontà di conseguire un complessivo
miglioramento della qualità dei dati presenti nelle banche dati catastali e
comunali, attraverso il loro incrocio.
Tali obiettivi possono essere
raggiunti solo con la massima cooperazione tra Agenzia del Territorio e Comuni
interessati e con la disponibile partecipazione dei contribuenti, stimolata
attraverso azioni mirate di sensibilizzazione e di agevolazione.
Con la
presente circolare vengono fornite le indicazioni necessarie per assicurare un
uniforme comportamento tecnico-operativo ed organizzativo da parte degli Uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio, nell'espletamento delle attività
connesse alle richieste di dati formulate dai Comuni ai sensi delle richiamate
disposizioni. In particolare, vengono forniti chiarimenti sui seguenti peculiari
aspetti:
1. modalità di acquisizione delle richieste dei Comuni e rilascio,
da parte dell'Agenzia, della prima e delle successive forniture dei dati;
2.
trattamento, verifica ed allineamento dei dati;
3. modalità di acquisizione
delle planimetrie mancanti;
4. gestione delle istanze di rettifica delle
superfici fornite dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
2. Acquisizione delle richieste dei Comuni e rilascio della prima e delle successive forniture dei dati.
A decorrere dalla pubblicazione della presente circolare, gli Uffici mettono
a disposizione dei Comuni, previa richiesta, i dati relativi alle superfici e le
altre informazioni indicate all'art. 1, comma 1, della citata Determinazione 9
agosto 2005.
I dati verranno forniti dagli Uffici per l'intero territorio
comunale su supporti ottici informatici (CD-ROM o DVD), nelle more del
perfezionamento del sistema d'interscambio telematico.
Si rammenta, al
riguardo, che i Comuni dovranno dotarsi di apposito software per la lettura dei
dati forniti; a tal fine, nelle richieste da formulare all'Agenzia del
Territorio, ogni Comune sarà tenuto a specificare il tipo di formato che intende
utilizzare (TXT o XML). Su richiesta dei Comuni interessati l'Ufficio
provinciale dell'Agenzia del Territorio fornisce, a cadenza annuale,
l'aggiornamento dei dati delle superfici e delle informazioni connesse, qualora
siano intervenute variazioni rispetto ai dati inizialmente forniti.
3. Trattamento, verifica e allineamento dati L'operazione di allineamento tra le informazioni contenute nelle banche dati del Catasto e quelle presenti nelle banche dati dei Comuni costituisce, come è noto, un processo particolarmente complesso ed articolato, il cui completamento necessita di un congruo lasso di tempo non facilmente predeterminabile.
Anche in relazione a tale aspetto, quindi, si ritiene opportuno invitare gli
Uffici ad assicurare la massima disponibilità in ordine alle richieste dei dati
relativi alle superfici ed alle altre connesse informazioni, al fine di
facilitare il trattamento, la verifica e l'allineamento dei dati stessi da parte
dei Comuni interessati. Nell'ambito dei processi di miglioramento della qualità
dei dati catastali e nel rispetto del vincolo delle risorse disponibili per gli
obiettivi assegnati, gli Uffici possono richiedere ai Comuni gli esiti delle
elaborazioni effettuate e le eventuali proposte di aggiornamento della banca
dati catastale, ovvero possono procedere alla definizione di specifici accordi
locali, utili per stabilire maggiori sinergie nell'allineamento delle banche
dati catastali e comunali. Tali accordi sono promossi dai direttori degli
Uffici, sentite le rispettive direzioni regionali. Si rinvia comunque a
successive istruzioni la regolamentazione di dettaglio riguardante la
trattazione, da parte degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio,
degli esiti delle elaborazioni effettuate dai Comuni e delle eventuali proposte
di aggiornamento avanzate dagli stessi. Si ritiene opportuno evidenziare,
peraltro, che l'identificativo catastale - elemento fondamentale per
l'interscambio dei dati - può essere soggetto a mutamenti in relazione alle due
seguenti fattispecie:
a) esiti del processo di riunificazione degli
identificativi del Catasto Terreni e del NCEU ad oggi in corso in talune
province;
b) esiti delle istruttorie concernenti le denunce di variazione.
Quanto alla prima fattispecie, si precisa che la stessa può definirsi come
ipotesi meramente transitoria, posto che il processo di riunificazione degli
identificativi del Catasto Terreni e del NCEU dovrebbe concludersi entro l'anno;
quanto all'ipotesi b), invece, trattandosi di procedimento correlato ad un
istituto ordinario (la variazione catastale), i relativi esiti potrebbero
determinare, anche in futuro, discrasie, peraltro transitorie, tra la
registrazione dei nuovi identificativi nella banca dati catastali e le
risultanze della banca dati dei Comuni. Per tale motivo, al fine di favorire
l'incrocio - ed il conseguente costante aggiornamento - tra le u.i.u. presenti
nella banca dati del catasto e quelle ricomprese nelle banche dati comunali, gli
Uffici dell'Agenzia, ad integrazione della prassi corrente, vorranno comunicare
ai Comuni, con cadenza semestrale, eventuali intervenute variazioni degli
identificativi catastali.
4. Modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti
Al fine di consentire ai Comuni un'agevole individuazione degli immobili per
i quali non sono disponibili gli elementi per il calcolo delle superfici - al
fine di attivare la richiesta agli intestatari catastali/proprietari delle
planimetrie mancanti a norma dell'art. 1, comma 340 in esame - ai records
relativi a ciascuna singola unità immobiliare, verrà associata una delle
seguenti codifiche:
ES1 unità immobiliare con superficie calcolata;
ES2
unità immobiliare con superficie non calcolabile;
ES3 unità immobiliare con
superficie in corso di definizione;
ES4 unità immobiliare con planimetria
non presente in atti.
La richiesta di presentazione della planimetria agli
intestatari catastali/proprietari, riguarda esclusivamente le unità immobiliari
a cui è associata la codifica ES4.
Per le unità immobiliari identificate con
i codici ES1 ed ES3, infatti, il calcolo delle superfici è già disponibile,
oppure è in procinto di esserlo; mentre per la fattispecie identificata con il
codice ES2 si tratta di una eventualità, allo stato residuale, per la quale non
si richiede la presentazione di una nuova planimetria. I Comuni, qualora siano
già in possesso di una planimetria catastale o di una planimetria quotata
redatta da un tecnico abilitato relativa ad una u.i.u. individuata dal codice
ES4, provvedono ad inviarne copia conforme all'Agenzia del Territorio, avendo
cura di apporre la dicitura "planimetria conforme allo stato attuale dell'unità
immobiliare", datata e sottoscritta dagli intestatari/proprietari.
I soggetti
a cui pervengono le richieste di presentazione della planimetria inoltrate dai
Comuni, dovranno consegnare, presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del
Territorio competente, l'elaborato grafico predetto secondo le modalità previste
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In tale ipotesi,
la procedura DOCFA prevede l'inserimento, in un apposito campo, della seguente
specifica motivazione: "documento presentato su richiesta del comune per
planimetria non presente in atti". Nel caso in cui la richiesta formulata dal
Comune riguardi, in realtà, planimetrie già presentate agli Uffici catastali, i
soggetti destinatari, in alternativa alle modalità previste dal citato decreto
n. 701 del 1994, possono produrre direttamente al Comune richiedente, copia
della planimetria catastale già a suo tempo depositata, specificando la data di
presentazione ed apponendo la seguente dicitura, datata e sottoscritta in calce
dall'intestatario/proprietario: "planimetria conforme allo stato attuale
dell'unità immobiliare su dichiarazione dell'intestatario/proprietario".
Il
Comune provvede ad inoltrare la documentazione pervenuta all'Ufficio provinciale
dell'Agenzia del Territorio competente; al riguardo si raccomanda all'Ufficio di
prendere i necessari accordi con i Comuni affinchè tale documentazione sia
corredata dall'elenco degli identificativi catastali delle unità immobiliari di
cui sono fornite le planimetrie.
L'Ufficio acquisisce a sistema le suddette
copie di planimetrie catastali in formato raster. I dati relativi alla
superficie dichiarati dalla parte, una volta trattati con la procedura DOCFA,
ovvero calcolati d'ufficio a seguito della presentazione della copia di
planimetrie già depositate, sono comunicati al Comune con le ulteriori forniture
di dati di cui al paragrafo 2 precedente.
Le copie delle planimetrie
catastali, sopra citate, sono presentate ai Comuni mediante singola richiesta di
deposito per ogni u.i.u., formulata come da allegato A.
5. Gestione delle istanze di rettifica delle superfici calcolate dagli Uffici.
Sull'argomento, si premette che, allo scopo di consentire ai soggetti
interessati la verifica delle superfici calcolate dagli Uffici in base alle
procedure descritte, ai fini di un'eventuale, motivata, istanza di rettifica
(vedasi allegato B), le regole per la determinazione della superficie catastale
sono stabilite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n.
138. Inoltre, nella determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9
agosto 2005, è riportata la corrispondenza tra le attuali categorie catastali ed
il nuovo quadro di qualificazione previsto dal citato decreto.
La natura dei
diversi ambienti costituenti l'unità immobiliare è descritta invece nella
Tabella di decodifica riportata all'ultima pagina dell'allegato B della suddetta
determinazione direttoriale.
Per agevolare i contribuenti, sul sito Internet
dell'Agenzia del Territorio sono disponibili i criteri per la corretta
determinazione della superficie catastale, nonché un prospetto di ausilio per il
corretto calcolo della stessa.
Nell'allegato C sono prodotte alcune
esemplificazioni concernenti un'abitazione ed un negozio. L'istanza di rettifica
di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione degli Uffici
dell'Agenzia è presentata al Comune competente, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della Determinazione 9 agosto 2005. Il Comune esamina le predette istanze ed
invia all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio solo quelle per le
quali sussiste la necessità di procedere ad accertamenti catastali finalizzati
alla rettifica della superficie. Tali tipologie di istanze debbono essere
segnalate anche mediante il file di interscambio.
Al fine di consentirne la
trattazione da parte degli Uffici, l'istanza di rettifica deve obbligatoriamente
contenere le seguenti informazioni: - indicazione dell'identificativo catastale
dell'unità immobiliare, cui il dato di superficie si riferisce; - indicazione
della superficie lorda, misurata e proposta dall'interessato, distinta per i
vari ambienti, a rettifica di quanto segnalato dal Comune. Gli Uffici
provinciali dell'Agenzia restituiranno ai Comuni le istanze prive delle suddette
informazioni obbligatorie, comunicando che le stesse risultano "non trattabili".
Al fine di velocizzare la trattazione dell'istanza, sarebbe opportuno fornire
all'Ufficio ogni altro elemento idoneo a dimostrare la congruità della
superficie proposta (ad esempio una copia della planimetria o di altra
rappresentazione grafica contenente le misure necessarie al calcolo della
superficie dei diversi ambienti).
Gli esiti delle istanze trasmesse dai
Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e da questi trattate,
sono forniti entro trenta giorni dalla data di ricezione. Gli Uffici provinciali
dell'Agenzia del Territorio debbono organizzare per tempo le modalità di
rilascio delle informazioni e dei chiarimenti ai cittadini, sia allo sportello
che per via telefonica e con e-mail. 6. Disposizioni finali Gli Uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio vorranno assicurare la massima
diffusione della presente circolare tra tutti i Comuni e le categorie
professionali tecniche ricadenti nell'ambito territoriale provinciale.
Le
Direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle presenti disposizioni da
parte degli Uffici provinciali di competenza territoriale, coordinando ogni
eventuale iniziativa di sostegno e assistenza alle attività previste.
(Omissis)