Espletati gli adempimenti e le verifiche relative alle pubblicazioni di matrimonio, i futuri sposi possono, entro 180 giorni dal rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni, contrarre matrimonio.

Nel caso di MATRIMONIO CON RITO CIVILE, la cerimonia viene celebrata dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile, o da un suo delegato, indossando la fascia tricolore a tracolla,in una sala del palazzo comunale aperta al pubblico.

Ogni Comune ha le proprie tradizioni e consuetudini legate a questo avvenimento e gli sposi possono accordarsi con l’Ufficiale dello Stato Civile sull’orario e la data della cerimonia, l’addobbo della sala, ecc.

Elementi d’obbligo consistono invece nella comunicazione, nei giorni precedenti al matrimonio, dei dati relativi a: 
- due testimoni (cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza);
- scelta da parte degli sposi del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni.

Nel caso di cittadini che non conoscono la lingua italiana, oppure sordi, muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente o per iscritto,il matrimonio avviene alla presenza di un INTERPRETE le cui eventuali spese sono a carico degli sposi.

Gli sposi possono contrarre matrimonio anche in un Comune diverso da quello in cui sono state eseguite le pubblicazioni, dunque anche in un Comune differente da quello in cui uno o entrambi i nubendi risiedono.
In tal caso, i futuri sposi devono personalmente contattare l’Ufficio di Stato Civile di quel Comune per prendere accordi circa il matrimonio. 
L’Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alle pubblicazioni invierà all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui avverrà il matrimonio la cosiddetta “delega” e una copia del certificato di eseguite pubblicazioni.
Nei giorni immediatamente successivi al matrimonio, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui sono state celebrate le nozze civili invierà copia dell’atto di matrimonio al Comune di residenza degli sposi per la trascrizione.