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Le “PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO” consistono in quella formalità preliminare che precede il matrimonio celebrato con uno dei seguenti riti :
“ CIVILE”(*), comunemente definito: “matrimonio in Comune”;
“ CANONICO CON EFFETTI CIVILI “, o “ CONCORDATARIO”, cioè matrimonio celebrato davanti al ministro di culto
cattolico;
“ACATTOLICO”(*), effettuato dai ministri dei culti ammessi nello Stato .
Le pubblicazioni di matrimonio vengono richieste dai futuri sposi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, i cosiddetti “nubendi”, ed hanno sostanzialmente lo scopo di appurare che non sussistano
IMPEDIMENTI AL
MATRIMONIO.
La documentazione necessaria viene acquisita direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile negli uffici dove tali documenti sono depositati ( p. es.: la copia integrale dell’atto di nascita di chi è nato in un Comune diverso da quello in cui intende richiedere le pubblicazioni; copia integrale dell’atto di matrimonio di chi è già stato SPOSATO IN PRECEDENZA (tecnicamente definito “già coniugato”)(*); copia integrale dell’atto di morte del primo coniuge di un vedovo/a che intende convolare a nuove nozze, ecc ).
NB: Si consiglia a chi ha avuto la sentenza di cessazione degli effetti civili (se matrimonio concordatario)o di scioglimento(se matrimonio civile) da un precedente matrimonio di verificare personalmente che nell’atto di matrimonio originale (depositato presso il Comune nel cui territorio le nozze sono state celebrate) sia stata apposta l’ANNOTAZIONE(*) di tale “cessazione effetti civili” o di “scioglimento”: se tale annotazione non è stata eseguita (per svariate cause, quali: smarrimento della documentazione, dimenticanza del tribunale competente a inviare copia della sentenza al Comune in cui si è celebrato il matrimonio, ecc.), l’interessato non può contrarre nuovo
matrimonio!
Quando l’Ufficiale dello Stato Civile ha raccolto la documentazione suddetta, i nubendi possono effettuare la richiesta di pubblicazioni.
Ogni Ufficio di Stato Civile segue una propria procedura (per appuntamento, previ accordi telefonici, conciliando orario di apertura degli Uffici comunali con le esigenze dei futuri sposi , ecc.) per facilitare i cittadini nell’espletamento di questa formalità necessaria: si consiglia pertanto di prendere anticipatamente informazioni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui si intendono richiedere le pubblicazioni.
Aspetti comuni a tutti gli Uffici di Stato Civile sono invece i seguenti:
1) I nubendi devono presentarsi contemporaneamente e firmare la richiesta di pubblicazioni;
2) In caso di matrimonio concordatario, i futuri sposi devono presentare all’Ufficiale dello Stato Civile la “Richiesta
di pubblicazioni” da parte del ministro del culto;
3) Non servono “testimoni” alle pubblicazioni;
4) I nubendi devono consegnare una marca da bollo da € 10,33 se sono entrambi residenti nel Comune; ne vanno
presentate due se uno dei nubendi è residente in altro Comune; tale imposta di bollo va applicata dall’Ufficiale di
Stato Civile all’atto di pubblicazione da esporre;
5) L’Atto di pubblicazione viene esposto nell’apposito spazio (bacheca comunale) per otto giorni consecutivi e per
altri tre giorni resterà in ufficio per eventuali opposizioni; dal dodicesimo giorno viene rilasciato il certificato di
eseguite
pubblicazioni.
6) Tale certificato è valido 180 giorni: viene ritirato dai nubendi per essere consegnato al ministro del culto che
celebrerà il matrimonio. In caso di matrimonio civile, resterà agli atti nel fascicolo degli allegati.
7) Nel caso di fidanzati residenti in Comuni diversi, l’Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni
invierà a mezzo fax all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dell’altro nubendo l’atto da esporre
nell’apposita bacheca di quel Comune; trascorsi gli otto giorni di affissione, verrà restituito il certificato di
eseguite pubblicazioni.
8) L’Ufficiale dello Stato Civile non può procedere alle pubblicazioni nei caso in cui:
- uno dei nubendi abbia meno di 18 anni;
- uno o entrambi i nubendi abbiano un matrimonio in corso,
- uno o entrambi i nubendi siano interdetti
9) Nel caso in cui uno o entrambi i futuri sposi siano cittadini stranieri, devono esibire all’Ufficiale dello Stato Civile
il “Nulla osta al matrimonio” rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare di quel Paese in Italia , munito della
LEGALIZZAZIONE(*) o delle altre formalità (
p.es: il timbro di Apostille) previste dalla Legge .
10) Se uno o entrambi i futuri sposi non parlano la lingua italiana, oppure sono sordi, muti, non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente o per iscritto, le pubblicazioni devono avvenire in presenza di un INTERPRETE (*). La spesa dell’interprete è a carico dei
nubendi.
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI :
Comune di Cavarzere – Ufficio dello Stato Civile : tel. 0426 –317121 Fax 0426- 317185
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