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Nel caso di genitori non coniugati, un cenno merita anche la possibilità di effettuare il RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NASCITURO ( art. 44 D.P.R.396/2000). In tal caso, i futuri genitori possono effettuare il riconoscimento del figlio che nascerà presso un Ufficio di Stato Civile. Il riconoscimento può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest’ultima e la prestazione del suo consenso. Gli effetti pratici di questa dichiarazione si avrebbero in caso di decesso della madre prima di aver reso la denuncia di nascita: non avendo potuto manifestare la propria volontà al riconoscimento, al bambino non potrebbe essere attribuita la maternità e quindi nell’atto di nascita il neonato verrebbe indicato come nato “da donna che non può essere nominata”. La maternità potrà essere attribuita successivamente in seguito ad accertamenti della Magistratura, ma fino a quel momento non potrà essere indicata in alcun documento. |