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Se uno o entrambi i genitori sono , al momento della nascita del figlio, SPOSATI CON ALTRE PERSONE (si ricorda che si rimane a tutti gli effetti “coniugati” finchè il tribunale competente non emette la sentenza di “cessazione effetti civili” o “scioglimento” o “annullamento” del matrimonio), la dichiarazione di nascita si accoglie normalmente, come nel caso di genitori non coniugati L’art.250 del codice civile modificato dall’art. 102 della legge 19 maggio 1975, n.151 dispone infatti che “il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’art. 254 dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento”. |